Legge 9 agosto 2013, n. 100

Legge 9 agosto 2013, n. 100

Ratifica ed esecuzione del Protocollo d'intesa tra il  Governo  della
Repubblica  italiana  e  l'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite  per
l'Educazione, la Scienza e la Cultura relativo  al  funzionamento  in
Italia, a Perugia,  dell'UNESCO  Programme  Office  on  Global  Water
Assessment, che ospita il Segretariato  del  World  Water  Assessment
Programme, fatto a Parigi il 12 settembre 2012. (13G00143)

(GU n.197 del 23-8-2013)

 Vigente al: 24-8-2013
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

                              Promulga 

la seguente legge: 

                               Art. 1 

                    Autorizzazione alla ratifica 

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato  a  ratificare  il
Protocollo d'intesa  tra  il  Governo  della  Repubblica  italiana  e
l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la  Scienza  e
la  Cultura  relativo  al  funzionamento  in   Italia,   a   Perugia,
dell'UNESCO Programme Office on Global Water Assessment,  che  ospita
il Segretariato del World Water Assessment Programme, fatto a  Parigi
il 12 settembre 2012.
                               Art. 2 

                        Ordine di esecuzione 

  1. Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  al  Protocollo  di  cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata  in  vigore,
in conformita' a quanto  disposto  dall'articolo  11  del  Protocollo
stesso.
                               Art. 3 

                        Copertura finanziaria 

  1. Agli oneri  derivanti  dalle  spese  di  missione  di  cui  agli
articoli 5 e 7 del Protocollo di cui all'articolo 1, valutati in euro
2.260 a decorrere dall'anno 2013, e dalle rimanenti spese di cui agli
articoli 3 e 8 del medesimo  Protocollo,  pari  a  euro  2.313.000  a
decorrere  dall'anno  2013,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2013, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 
  2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, per le spese di missione di cui ai citati articoli 5  e
7 del Protocollo di cui  all'articolo  1  della  presente  legge,  il
Ministro degli affari esteri ed il  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e  del  mare  provvedono  al  monitoraggio  dei
relativi oneri e riferiscono in merito al  Ministro  dell'economia  e
delle finanze. Nel  caso  si  verifichino  o  siano  in  procinto  di
verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al  comma  1,
il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentito  il  Ministro
competente, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla
copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita'  di
monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la
natura di spese rimodulabili ai  sensi  dell'articolo  21,  comma  5,
lettera b), della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  destinate  alle
spese di missione nell'ambito del pertinente programma  di  spesa  e,
comunque, della  relativa  missione  del  Ministero  interessato.  Si
intende corrispondentemente ridotto, per  il  medesimo  anno,  di  un
ammontare pari  all'importo  dello  scostamento,  il  limite  di  cui
all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e
successive modificazioni. 
  3. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  riferisce  senza
ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                               Art. 4 

                          Entrata in vigore 

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 9 agosto 2013 

                             NAPOLITANO 

                         Letta, Presidente del Consiglio dei ministri 

                         Bonino, Ministro degli affari esteri         

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Protocollo d’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura relativo al funzionamento in Italia, a Perugia, dell’UNESCO Programme Office on Global Water Assessment, che ospita il Segretariato del World Water Assessment Programme

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